Quando il gommone
va iscritto
Le navi e le imbarcazioni da diporto si iscrivono nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto, l'ATCN (art. 15, comma 1, del Codice della nautica da diporto). Per un gommone vuol dire uno scafo di oltre 10 metri, misurato secondo la norma ISO 8666. Con l'iscrizione arrivano i due documenti che il natante non ha: la licenza di navigazione (art. 23), su cui l'autorità annota il numero massimo di persone trasportabili (art. 34, comma 1), e il certificato di sicurezza (art. 26).
Anche un natante si può iscrivere, se lo chiede il proprietario: «I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti» nell'ATCN «ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto» (art. 27, comma 2). È una scelta, non un obbligo, e porta con sé le carte e le regole delle imbarcazioni. Se manca il titolo di proprietà, il testo vigente ammette una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la firma autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista.
Il certificato di sicurezza, al primo rilascio, vale 8 anni dalla registrazione nell'ATCN per le unità in categoria di progettazione A e B, e 10 anni per le categorie C e D (art. 51 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146, il regolamento di attuazione del Codice). Per i gommoni iscritti il D.M. 17 settembre 2024, n. 133, ha aggiunto una regola: se i tubolari vengono sostituiti da chi non è il fabbricante né un centro di assistenza da lui autorizzato, per un'unità marcata CE il certificato di sicurezza va sottoposto a convalida (art. 57, comma 3-bis, del D.M. 146/2008). Sulle unità iscritte, infine, il giubbotto di salvataggio porta il numero di iscrizione (art. 53, comma 1-bis).